Comunicazione istituzionale e attività d’informazione nel periodo di campagna elettorale. Le direttive della Regione Molise e del Co.Re.Com
Le direttive che seguono sono state concordate e approvate dalla Regione Molise e dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (Co.Re.Com). Con decreto del Presidente della Regione n. 11 del 20 febbraio 2023 sono stati convocati, per domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023, i comizi i per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise.
Data:
7 Giugno 2023
Le direttive che seguono sono state concordate e approvate dalla Regione Molise e dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (Co.Re.Com).
Con decreto del Presidente della Regione n. 11 del 20 febbraio 2023 sono stati convocati, per domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023, i comizi i per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise.
Per garantire il rispetto della vigente normativa in materia di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
L’articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (comunemente nota come legge sulla par condicio) dispone che “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
La limitazione prevista dall’articolo 9 non coinvolge il normale espletamento dell’attività istituzionale degli organi e uffici degli Enti ma opera, dunque, sulla comunicazione esterna, con i cittadini e nello specifico con gli altri Enti.
Inoltre, rispetto a quanto previsto per la comunicazione istituzionale, si precisa che l’art. 1, comma 1, punto 4) della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, definisce “…attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 21 e volte a conseguire:
a. l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c. la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun Ente”.
Le attività da ricondurre nell’alveo della comunicazione istituzionale sono individuate nella legge 7 giugno 2000 n. 150, che reca la disciplina delle attività.
Il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, pertanto, può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l’attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: “impersonalità” e “indispensabilità”. Esclusivamente la presenza di entrambe queste caratteristiche rende legittima l’attività di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale.
In merito all’utilizzo dei loghi istituzionali, il requisito dell’impersonalità, secondo l’orientamento dell’AGCOM e delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è soddisfatto nella misura in cui sia prevista esclusivamente l’apposizione dell’emblema della Repubblica, senza ulteriori indicazioni, tranne quella del sito internet necessario a veicolare le iniziative. A tal fine, l’utilizzo del logo dell’Ente costituisce un indizio di illegittimità della comunicazione realizzata. La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, solo quando sia indispensabile ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, dev’essere assolutamente neutrale. L’utilizzo del logo dell’Ente quindi dev’essere accuratamente monitorato al fine di impedire che lo stesso venga utilizzato, anche da singoli soggetti politici, per attività di tipo propagandistico. Durante il periodo elettorale, quindi, sono consentite solo forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili.
Sono pertanto da ritenersi ammesse tutte quelle comunicazioni che possiedono in sé un contenuto strettamente istituzionale o quelle connesse alle attività che devono necessariamente accompagnare le funzioni, iniziative e servizi, dirette a garantire l’operatività delle Pubbliche Amministrazioni.
Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. È infine necessario specificare che l’ambito del divieto non riguarda solo le attività svolte attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi), ma investe ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici ed organizzativi usati – e quindi anche la comunicazione attraverso social media sempre che tale attività per le sue caratteristiche sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale.
Il Ministero dell’Interno con diverse circolari richiama al non utilizzo di mezzi, risorse, personale e strutture assegnate alle Pubbliche Amministrazioni per attività di propaganda elettorale, attività che non rientra chiaramente nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Si richiamano, infine, le Delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGICOM, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi di pluralismo, imparzialità, indipendenza, obiettività e completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici agli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale e si applicano nei confronti di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive e radiofoniche, oltre che della stampa quotidiana e periodica nell’ambito territorialmente interessato dalle Consultazioni.
Per ogni altra informazione rispetto al ruolo del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (Co.Re.Com) e delle attività di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione e delle Deliberazioni AGCOM da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale è possibile riferirsi al seguente link www.corecommolise.it
Ultimo aggiornamento
7 Giugno 2023, 18:03